NUOVA MECCANICA MONZANI SAS
VIA KEMPTEN, 24
38121 TRENTO
TEL. 0461/921196
e-mail info@nuovameccanicamonzani.it
www.nuovameccanicamonzani.it
P.Iva e C.F. 02388360220

CONDIZIONI GENERALI di VENDITA

0. DEFINIZIONI

0.1 SOCIETA’: s’intende il soggetto giuridico appartenente a Nuova Meccanica Monzani Sas che ha formulato e presentato l’OFFERTA;

0.2 COMMITTENTE: s’intende il soggetto a cui è stata indirizzata l’OFFERTA redatta dalla SOCIETA’ e, quale sottoscrittore della stessa, il soggetto a cui la SOCIETA’ dovrà fornire la prestazione indicate nella stessa;

0.3 OFFERTA: s’intende la proposta commerciale di prestazioni elaborata, progettata e presentata dalla SOCIETA’ al COMMITTENTE;

0.4 CONTRATTO: s’intende l’insieme delle obbligazioni di fare e/o di dare che gravano in capo alla SOCIETA’ ed al COMMITTENTE con la sottoscrizione dell’OFFERTA;

0.5 PARTI o PARTE: s’intendono, congiuntamente, la SOCIETA’ ed il COMMITTENTE e, singolarmente, uno dei 2 soggetti distinti;

0.6 CONDIZIONI GENERALI di CONTRATTO: s’intendono le presenti condizioni che regolano il rapporto tra la SOCIETA’ ed il COMMITTENTE;

0.7 COMPENSO/I: s’intende l’importo o gli importi dovuti dal COMMITTENTE alla SOCIETA’ in virtù delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell’OFFERTA, da intendersi sempre al netto di IVA, ed altre imposte o tasse se dovute;

0.8 DATI: s’intendono le informazioni tecniche e non che il COMMITTENTE deve fornire alla SOCIETA’ per l’esecuzione del CONTRATTO;

1. OGGETTO del CONTRATTO

1.1 Le seguenti condizioni formano elemento integrante dell’OFFERTA che, se accettata dal COMMITTENTE, diventa automaticamente il CONTRATTO che vincola le PARTI, senza bisogno che decorra alcun termine o intervenga una ulteriore comunicazione.

1.2 La SOCIETA’ svolgerà per il COMMITTENTE, dietro pagamento dei COMPENSI così come pattuiti ed indicati nell’OFFERTA ed alle condizioni espressamente indicate nella stessa oppure a quelle di seguito formulate, solo le attività specificatamente descritte nell’OFFERTA in questione.

1.3 La SOCIETA’ è libera di eseguire e fornire le prestazioni dell’OFFERTA avvalendosi anche di collaboratori esterni alla propria struttura, nonché di ogni forma di affidamento a terzi, in ogni modo reperita. L’organizzazione del servizio è soggetta alla totale discrezionalità della SOCIETA’, che dovrà però rispettare le modalità d’intervento ed i tempi eventualmente imposti dalla Legge per singoli specifici adempimenti o, in ogni caso, specificatamente concordati tra le PARTI anche successivamente al presente CONTRATTO.

2 ESCLUSIONI, LIMITAZIONI di RESPONSABILITA’, GARANZIE, CESSIONE CONTRATTO, REFERENZE e RISERVATEZZA

2.1 La SOCIETA' garantisce l' integrità e lo stato di eventuale uso del prodotto, cosi come descritto nel prevntivo/ordine, al momento della consegna. In caso di alterazioni, danneggiamenti o manomissioni dell'imballo invitiamo il committente ad accettare “con riserva” la merce specificandolo sulla ricevuta del trasportatore all'atto dell'accettazione della merce.

2.2 Il committente dichiara di aver preso atto e accetta che il prodotto nel caso sia esso usato e/o rigenerato in tutto o in parte può presentare limiti prestazionali e difetti funzionali e/o strutturali connessi al pregresso utilizzo dello stesso, con le conseguenti limitazioni della garanzia. Se non espressamente indicato i ricambi sono privi di libretto di manutenzione , pertanto il committente si impegna a verificarne lo stato prima del montaggio.

2.3 Il committente si dichiara informato delle seguenti disposizioni per la validità della garanzia: stato del bene fornito e dichiarato in preventivo/ordine NUOVO ( abbr.”N”) mesi 12 (dodici)per i soggetti con partita iva, mesi 24 (ventiquattro) per i soggetti privati. Stato del bene fornito e dichiarato in preventivo/ordine USATO ( abbr.”U”) mesi 6 (sei)per i soggetti con partita iva mesi 12 (dodici) per i soggetti privati. Stato del bene fornito e dichiarato in preventivo/ordine RIGENERATO ( abbr.”R”) mesi 12 (dodici)per i soggetti con partita iva mesi 12 (dodici) per i soggetti privati.

2.4 per rendere operativa la garanzia, le difettosità, non conformità o ogni altra compromissione devono essere comunicate per iscritto, da parte del committente alla società entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla scoperta di queste ultime e che il prodotto sia stato riconsegnato alla società per le opportune verifiche. Il materiale oggetto della contestazione non deve aver superato i limiti temporali e/o chilometrici della propria vita come previsto dalle case costruttrici. In caso di operatività della garanzia il committente avrà diritto alla sola sostituzione dei prodotti danneggiati se disponibili a magazzino della società, rimborso in denaro o in buono acquisto se trascorsi al massimo 10 (dieci) giorni dalla data di acquisto. E' escluso qualsiasi risarcimento di qualsivoglia danno anche ulteriore e nessun rimborso potrà superare il costo di acquisto sostenuto. La garanzia non prevede nessun tipo di rimborso, anche parziale, per spese di manodopera e materiali di consumo. La garanzia per parti meccaniche assemblate è condizionata alla corretta installazione, assemblaggio e cablaggio, escludendo qualsiasi garanzia peri danni conseguenti all'esecuzione errata di queste operazioni. Il committente si atterrà all'insindacabile giudizio espresso dalla società dopo che essa avrà effettuato le opportune verifiche e test sulla parte oggetto della richiesta di garanzia da parte del committente, il quale potrà chiederne rendicontazione scritta.

2.5 Nessun rapporto giuridico intercorrerà tra i collaboratori della SOCIETA’ ed il COMMITTENTE a seguito dell’espletamento del CONTRATTO derivante dall’accettazione dell’OFFERTA.

2.6 Il COMMITTENTE è l’unico responsabile della veridicità, correttezza e completezza dei dati forniti alla SOCIETA’ e su cui la stessa interviene per procedere alle valutazioni ed elaborazioni tecniche necessarie. Il COMMITTENTE, oltre ad assumersi la piena ed integrale responsabilità circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti, si impegna a:

2.7 mettere a disposizione della SOCIETA’ tutti i propri DATI, e ogni altro atto e/o documento rilevante al fine dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’OFFERTA;

2.8 osservare le disposizioni, le indicazioni ed i suggerimenti forniti dalla SOCIETA’, liberando fin d’ora la stessa da ogni responsabilità per i casi di mancata ottemperanza da parte del COMMITTENTE;

2.9 comunicare per iscritto e tempestivamente alla SOCIETA’ ogni notizia relativa a variazioni di carattere tecnico, di natura strutturale e/o di natura organizzativa;

2.10 comunicare per iscritto e tempestivamente alla SOCIETA’ ogni notizia relativa a non conformità dei prodotti/servizi ricevuti, anomalie, rotture e qualsiasi altra notizia che possa precludere la buona e corretta esecuzione della commessa oggetto dell’ offerta.

2.11 Qualora negli elaborati consegnati dalla SOCIETA’ fossero riscontrati errori materiali, non derivanti dai DATI comunicati dal COMMITTENTE ma direttamente ed esclusivamente imputabili alla elaborazione della SOCIETA’ e non altrimenti ovviabili, l’unica responsabilità gravante sulla SOCIETA’ è quella patrimoniale derivante da eventuali sanzioni amministrative di cui il COMMITTENTE fosse eventualmente gravato, nel limite massimo dell’ammontare pattuito per la specifica offerta.

2.12 Sono escluse dal presente CONTRATTO tutte le attività non espressamente menzionate nell’OFFERTA. Rimangono inoltre esclusi gli oneri derivanti da modifiche e/o integrazioni dell’OFFERTA, quelli connessi al evasione/commissione da parte della SOCIETA’, oltre i tempi inizialmente previsti per la normale esecuzione delle forniture e/o degli interventi concordati e quelli derivanti da vertenze, anche di tipo legale, che coinvolgano la SOCIETA’ per l’espletamento dell’incarico affidatole (ad esempio ed a titolo meramente indicativo si riporta: impossibilità di accesso, fermi macchina o produzione, sospensione o cessazione dell’attività, assenza di lavorazioni, rotture, indisponibilità di spazi adeguati, indisponibilità o assenza di tutto o parte del personale previsto, incontri supplementari, sopralluoghi, incontri con organi di vigilanza o rappresentanze sindacali, determinazioni analitiche e/o con metodiche diverse o superiori a quelle previste, progettazioni e oneri sopportati per vertenze legali, spese legali, etc.) nonché il relativo rimborso delle spese di trasferta. Quanto sopra sarà addebitato al COMMITTENTE sulla base del tariffario della SOCIETA’ in vigore pro-tempore. Detto tariffario è depositato presso la sede della SOCIETA’ ed è accessibile a semplice richiesta del COMMITTENTE.

2.13 Eventuali altre prestazioni non menzionate nell’OFFERTA che il COMMITTENTE richiedesse e che la SOCIETA’ intendesse fornire, saranno contabilizzate e pagate separatamente sulla base del tariffario della SOCIETA’ in vigore pro-tempore ed a disposizione del COMMITTENTE presso la sede della SOCIETA’. La richiesta di prestazioni aggiuntive comporta l’accettazione del tariffario in vigore pro-tempore.

2.14 Qualora, nell’esecuzione delle prestazioni concordate nell’OFFERTA, la SOCIETA’ utilizzasse e/o fornisse beni, prodotti, materiali, strumenti o impianti acquistati presso terzi, la SOCIETA’ cede sin da ora al COMMITTENTE, che accetta, tutti i diritti e le azioni, sia a titolo di garanzia legale che convenzionale, nei confronti del fornitore e/o del costruttore, normalmente connessi con la proprietà di tali beni, prodotti, materiali, strumenti o impianti. La SOCIETA’ cederà quanto sin qui elencato nella misura e nelle modalità in cui essa stessa le ha ricevute dai fornitori e/o costruttori principali. Il COMMITTENTE eserciterà direttamente tali diritti ed azioni a proprio nome, a proprio rischio ed a proprie spese. Il COMMITTENTE, inoltre, rinuncia nei confronti della SOCIETA’, a qualsiasi azione per danni derivanti da guasti e/o vizi, anche occulti, di tali beni, prodotti, materiali, strumenti o impianti.

2.15 A condizione che la tutela dei diritti del COMMITTENTE non sia diminuita e previa notificazione scritta, la SOCIETA’ è autorizzata a cedere a soggetti terzi il presente CONTRATTO, senza necessità di ulteriore accettazione da parte del COMMITTENTE, accettazione che si intende qui già espressa e confermata.

2.16 Il COMMITTENTE non potrà cedere a terzi il presente CONTRATTO, i diritti, le obbligazioni da esso derivanti ed il servizio stesso, senza il previo consenso scritto della SOCIETA’.

2.17 Il COMMITTENTE esprime il proprio consenso alla SOCIETA’ affinché la stessa possa citare e riportare menzione del presente CONTRATTO nonché il nominativo del COMMITTENTE nelle proprie referenze professionali.

2.18 Le PARTI si obbligano reciprocamente a mantenere il doveroso segreto in ordine a processi lavorativi, know-how, conoscenze ed esperienze, affari, situazioni personali relative alle PARTI stesse.

2.19 L’obbligo di riservatezza perdurerà anche successivamente all’estinzione della prestazione, finché l’oggetto dell’eventuale segreto non divenga di dominio pubblico.

2.20 Le parti di ricambio attinenti la sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute dalla SOCIETA’solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, come previsto dalla legge n 122 del 5 febbraio1992 e successive modificazioni. Le stesse sono utilizzabili se sottoposter alle operazioni di revisione singola come previsto dall’art. 80 del d.lgs.30 aprile 1992 n°285. La SOCIETA’ declina all’installatore ogni responsabilità sul corretto funzionamento.

3. TERMINE DELL’INCARICO

3.1 L’INCARICO s’intende positivamente concluso con la trasmissione da parte della SOCIETA’, per mezzo di posta ordinaria, e-mail, pec o mediante consegna a mano, della documentazione necessaria (a titolo esemplificativo, d.d.t. , fatture) qualora la stessa sia esplicitamente prevista nell’OFFERTA,.

3.2 Nel caso di prestazioni che non richiedono l’invio di documentazione, l’INCARICO s’intende positivamente concluso con la sottoscrizione, effettuata a cura del COMMITTENTE e senza osservazioni scritte riportate da parte dello stesso, per mezzo di raccomandata o pec.

4. CORRISPETTIVI, REVISIONE PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI e PATTO di RISERVATO DOMINIO

4.1 Il COMMITTENTE corrisponderà alla SOCIETA’ l’intero COMPENSO così come pattuito al momento della stipulazione del presente CONTRATTO.

4.2 Il diritto della SOCIETA’ al pieno pagamento del COMPENSO per l’incarico svolto prescinde dall’eventuale decisione del COMMITTENTE di non utilizzare tutte le prestazioni previste nell’OFFERTA e/o di non dare corso, anche solo parzialmente, alle attività indicate dalla SOCIETA’ e/o contenute nella documentazione fornita dalla stessa.

4.3 Tutti i COMPENSI indicati nell’OFFERTA s’intendono al netto dell’IVA di Legge, se dovuta. Ogni tassa, imposta, ecotassa e/o ogni altro onere fiscale, presente e futuro, direttamente o indirettamente inerente al CONTRATTO è a carico del COMMITTENTE.

4.4 I COMPENSI di cui al precedente comma sono liquidati dal COMMITTENTE alla SOCIETA’, previa emissione di regolare fattura o ricevuta fiscale da parte della stessa e, se non diversamente disposto, saldata dal COMMITTENTE nel rispetto delle condizioni riportare in offerta.

4.5 I COMPENSI relativi a prestazioni occasionali e/o a singoli servizi specialistici (ad esempio: controlli, interventi tecnici, etc.) richiesti dal committente, saranno invece fatturati, all’esecuzione degli stessi con cadenza mensile e per l’intero importo pattuito ed a consuntivo.

4.6 Il pagamento delle fatture emesse dalla SOCIETA’ deve avvenire da parte del COMMITTENTE per l’intero importo; in caso di contestazione il COMMITTENTE dovrà attivare, per la parte di fattura eventualmente contestata, la procedura di reclamo di cui allo specifico punto, rinunciando espressamente al diritto di opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione già dovuta, salva la facoltà di proporle solo dopo aver eseguito la propria prestazione e di ripetere eventualmente quanto risultasse non dovuto, secondo quanto disposto dall’articolo 1462 del C.C. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del D.LGS. 09 ottobre 2002 n. 231, in caso di mancato pagamento anche parziale, alla SOCIETA’ spetterà, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di € 100,00 (euro cento/00) a titolo di risarcimento dei maggiori oneri di gestione amministrativa per ogni fattura non saldata anche parzialmente, rimanendo alla stessa la facoltà di richiedere il maggior danno ed i costi di assistenza, anche legale, per il recupero del credito.

4.7 In caso di ritardo nei pagamenti saranno inoltre addebitati al COMMITTENTE gli interessi di mora calcolati con le modalità e nella misura massima prevista dal D.LGS. 09 ottobre 2002 n. 231 [riferimento al tasso semestrale Banca Centrale Europea (in sigla BCE) maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali], oltre a tutti gli oneri sostenuti nonché alle spese, legali e non, affrontate per i recupero del credito. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, anche di una sola fattura o parte di essa, le prestazioni previste nel CONTRATTO potranno essere sospese o interrotte ad insindacabile decisione della

SOCIETA’.

4.8 Il COMMITTENTE dovrà prontamente comunicare per iscritto alla SOCIETA’, ogni cambiamento dei propri dati identificativi, anche ai fini della fatturazione, nonché il nominativo del proprio referente interno incaricato di seguire il presente CONTRATTO con i relativi recapiti.

4.9 Tutte le comunicazioni intercorrenti tra le PARTI dovranno essere inviate, se indirizzate alla SOCIETA’, all’indirizzo riportato nell’OFFERTA e, se indirizzate al COMMITTENTE, all’indirizzo indicato nell’intestazione dell’OFFERTA; quanto sopra salvo diversa specifica comunicazione scritta di variazione inviata all’altra PARTE a mezzo lettera raccomandata A/R, raccomandata a mano, pec o con altra modalità che certifichi il ricevimento della comunicazione.

4.10 L’effetto reale della vendita è sottoposto alla condizione sospensiva dell’integrale pagamento del prezzo. Pertanto, tutti i materiali e/o i beni forniti restano di proprietà della SOCIETA’, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1523 del Codice Civile, sino al completo saldo dell’importo concordato nonché di tutti gli oneri derivanti dal recupero del credito e/o degli intessi per il mancato pagamento e non potranno essere impiegati o ceduti dal COMMITTENTE. Tutti gli altri effetti, ed in particolare il trasferimento in capo al COMMITTENTE del rischio di perimento del bene, si verificano, invece, immediatamente, in conseguenza della conclusione del CONTRATTO.

5. PROCEDURE RECLAMI e RIMBORSI

5.1 Le richieste di rimborso oppure i reclami relativi alla prestazione resa o alla fatturazione effettuata dovranno essere effettuate a cura del COMMITTENTE solo per iscritto e mediante l’invio di raccomandata A/R, raccomandata a mano o PEC indirizzata alla SOCIETA’, da effettuarsi entro e non oltre il limite massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della merce e/o della relativa fattura.

5.2 L’invio della richiesta di rimborso e/o di reclamo non dà diritto al COMMITTENTE di sospendere il pagamento delle fatture né di parte di esse.

5.3 Non saranno presi in considerazione reclami o contestazioni, né avviate azioni di rimborso qualora gli stessi non siano richiesti nelle forme e nei tempi di cui al precedente punto.

5.4 Qualora dovuto, il rimborso sarà liquidato mediante accredito sulla fattura successiva alla definizione della richiesta di rimborso o, se non più possibile, direttamente al COMMITTENTE.

6. RECESSO UNILATERALE

6.1 Le PARTI potranno in qualunque momento recedere dal presente CONTRATTO mediante l’invio, a cura della PARTE che intende recedere, di una specifica comunicazione con raccomandata A/R, raccomandata a mano o PEC indirizzata all’altra PARTE.

6.2 Il COMMITTENTE, in caso di recesso unilaterale, avrà l’obbligo di pagare alla SOCIETA’ l’intero compenso così come pattuito al momento della stipulazione del presente CONTRATTO e per tutta la durata dello stesso. E’ sempre fatta salva la possibilità di risarcimento del maggior danno.

6.3 La SOCIETA’ potrà recedere dal presente CONTRATTO, senza alcun obbligo d’indennizzo e con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti conseguenti al recesso, per il mancato pagamento – anche parziale - del servizio reso, per sopravvenuto caso fortuito, per cause di forza maggiore o per eventi non dipendenti dalla sua volontà, compresi quelli causati provvedimenti legislativi e/o autorizzativi, variazioni tecnico-economiche, da scioperi e/o vertenze.

7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

7.1 La SOCIETA’ potrà risolvere il presente CONTRATTO, ai sensi dell’articolo 1456 del C.C. oltre che nel caso di mancato pagamento delle fatture o di parte di esse, per l’uso non corretto degli elaborati forniti dalla SOCIETA’, per la mancata o incompleta comunicazione da parte del COMMITTENTE dei dati necessari all’evasione del contratto, nel caso in cui il COMMITTENTE sia iscritto nell’elenco dei protesti o soggetto a procedure esecutive, concorsuali, fallimentari o di amministrazione controllata.

7.2 La SOCIETA’ potrà risolvere il presente CONTRATTO, ai sensi dell’articolo 1456 del C.C., anche qualora il COMMITTENTE divenga in ogni caso insolvente e/o effettui una fusione societaria, sia soggetto ad acquisizione o non sia, in ogni caso, più direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il CONTRATTO.

8. FORO COMPETENTE

8.1 In espressa deroga all’articolo 20 e ss. del C.P.C. resta inteso che per ogni controversia che dovesse insorgere relativa all’esecuzione, alla validità ed all’interpretazione del presente CONTRATTO sarà competente, in via esclusiva, il Foro ove ha sede legale la SOCIETA’.

8.2 Il COMMITTENTE, nel caso di mancato pagamento nei termini concordati, autorizza la SOCIETA’ a richiedere alla competente Autorità Giudiziaria l’emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex articoli 633 e 642 - II° comma - del C.P.C. per l’ottenimento di quanto spettante.

9. VARIAZIONI DELL’OFFERTA e CLAUSOLA di CHIUSURA

9.1 Tutte le modifiche che dovessero intervenire relativamente all’OFFERTA debbono essere sottoscritte per accettazione dalle PARTI.

9.2 Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nei precedenti articoli si rinvia alle disposizioni del C.C. in quanto applicabili. INFORMATIVA per TRATTAMENTO, PROTEZIONE dei DATI PERSONALI e RISERVATEZZA Ai sensi dell’articolo 13 del D.LGS. n. 196 dd. 30.06.2003 con la presente si informa che il titolare del trattamento è la SOCIETA’ che ha formulato l’OFFERTA specificatamente Nuova Meccanica Monzani sas Tutti i dati raccolti (sia in ambito pre-contrattuale che durante lo svolgimento dello stesso) - anche eventualmente sensibili - saranno trattatati per l’elaborazione del CONTRATTO, l’effettuazione e la gestione delle prestazioni contrattualmente pattuite. I dati raccolti saranno trattati, conservati ed eliminati utilizzando strumenti elettronici, manuali ed informatici, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali ed ad opera di soggetti appositamente incaricati. Anche i dati sensibili, saranno trattati, conservati ed eliminati con le modalità e per le finalità sopra descritte. I dati potranno essere comunicati, ai sensi di Legge e CONTRATTO ad altri soggetti quali aziende terze facenti parte del medesimo gruppo aziendale e/o altre aziende partecipate dalla SOCIETA’ e/o soggetti che hanno un rapporto di collaborazione con la stessa. I dati potranno essere utilizzati anche per finalità di marketing, per l’invio di informazioni e proposte commerciali, di materiale pubblicitario e promozionale, per vendita di prodotti e servizi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto contrattuale; l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità ad adempiere le prestazioni contrattualmente pattuite.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’articolo 7 del D.LGS. n. 196 dd. 30.06.2003, il cui testo è allegato in calce, rivolgendosi al titolare del trattamento.

D.LGS. n. 196 dd. 30.06.2003 - articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti “

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”